Statuto del Collegio - Collegio Capitani

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Statuto del Collegio

Art. 1 - Definizione
Il Collegio di Trieste dei Patentati Capitani di lungo corso e di macchina, costituito in forma di associazione civile, è un sodalizio apolitico e apartitico e pertanto non tollera ingerenza alcuna diretta o indiretta da parte di partiti politici. Esso raccoglie tutti i possessori di una delle due patenti (salvo il disposto dell'articolo 4). Esso aderisce al Collegio Nazionale dei Patentati Capitani di lungo corso e di macchina.
Per brevità nel successivo contesto, esso sarà chiamato semplicemente Collegio di Trieste ed anche Collegio.

Art. 2 -  Giurisdizione e Competenze

Il Collegio di Trieste ha sede in Trieste e sono di sua pertinenza tutti i problemi di carattere amministrativo e burocratico del Collegio stesso; provvede all'impianto ed alla tenuta dell'albo ed elenco degli associati aggiornando con l'iscrizione dei nuovi associati e con la cancellazione di quelli esclusi, radiati, dimissionari e defunti.

Art. 3 -Scopi

Il Collegio di Trieste proponendosi gli stessi scopi del Collegio Nazionale, collabora con esso in tutti i problemi interessanti la categoria dei Patentati Capitani di lungo corso e di macchina ed, in generale, la Marina Mercantile Italiana ed i suoi ordinamenti. A questo scopo le relazioni col Collegio Nazionale sono quelle stabilite nel corpo di questo Statuto.

Art. 4 - Associati

Sono ammessi tutti gli appartenenti alla Gente di mare, che abbiano conseguito il diploma di capitano di lungo corso o quello di capitano di macchina.
Diventano associati di diritto tutti coloro che siano forniti di una delle due patenti: di lungo corso o di direzione di macchina, ai quali spetta il diritto di voto.

Art. 5 - Decadenza da Socio

Decade dal diritto di far parte del Collegio il patentato, la condotta e la moralità del quale non risultino irreprensibili o che abbia compiuto atti che lo rendano giustamente inviso alla mari¬neria, e nocivi al prestigio, alla dignità e serietà del Collegio.

Art. 6 - Categorie di Soci
Gli associati si distinguono in tre categorie:
a) - onorari
b) - sostenitori
c) - ordinari.
Le categorie a) e b) non hanno diritto di voto deliberativo salvo si tratti di associati appartenenti anche alla categoria c).
Alla categoria a) possono essere nominati dal Consiglio direttivo del Collegio Enti o persone eminenti particolarmente benemeriti della nazione, della marina e del Collegio.
Alla categoria b) possono essere analogamente nominati dal Consiglio direttivo persone che abbiano contribuito con donazioni cospicue alla prosperità del Collegio stesso.

Art. 7 - Perdita dello "status" di Socio
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La qualità di socio si perde:
a) per cancellazione in seguito a dimissioni o decesso;
b) per esclusione in caso di morosità volontaria abituale;
c) per radiazione in caso di indegnità.
La radiazione per indegnità è revocabile soltanto nel caso di piena riabilitazione giuridica e morale del socio.
La esclusione e la radiazione sono di competenza dell'Assemblea degli associati su conforme proposta del Consiglio direttivo.

Art. 8 - Diritti dei soci

Gli associati hanno diritto:
a) all'iscrizione all'albo od elenco;
b) a frequentare i locali del Collegio;
c)a consultare le pubblicazioni delle quali disponga il Collegio;
c) a partecipare alle manifestazioni del Collegio ed alle assem¬blee con diritto di voto;
d) ad eleggere i membri degli organi del Collegio in conformità al presente Statuto.

Art. 9 - Attività del Collegio

Il Collegio dei patentati capitani di lungo corso e di macchina si propone la tutela e l'elevazione del titolo di studio e professionale, l'assistenza morale, culturale, materiale degli associati, la divulgazione dell'importanza e della natura singolare della professione, delle attribuzioni e delle funzioni del patentato nel campo del lavoro, della tecnica, dell'industria ed in quello sociale ed nternazionale.
Esso promuove lo studio di tutti i problemi riguardanti la categoria ed i singoli associati e ne raccomanda la soluzione agli organi competenti.

Art. 10 - Organi

Sono organi del Collegio:
a) - l'Assemblea generale
b) - il Presidente
c) - i due Vice Presidenti (uno per specialità)
d) - il Consiglio direttivo (paritetico per specialità)
f)- il Collegio dei Sindaci
g)- il Collegio dei Probiviri
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Art. 11 - Elezione degli Organi

L'elezione dei membri degli organi di cui al precedente art. 10, ad eccezione del Segretario è, di diritto, affidata all'Assemblea Generale

Art. 12 - Numero dei Consiglieri

Il numero dei Consiglieri del Consiglio direttivo sarà di 16.

Art. 13- Il Presidente

Il Presidente del Collegio rappresenta il Collegio stesso in tutte le sue espressioni, e la collettività degli associati, in giudizio e di fronte a terzi.
Firma gli atti e la corrispondenza, convoca i Consigli fissandone la data e l'ordine del giorno; presiede le riunioni sociali ed ha voto prevalente in ogni caso di parità di voti, è investito di poteri discrezionali per quanto non sia previsto dallo Statuto e dal regolamento.
Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dall'Ufficio di Presidenza, ne ascolta il parere o lo tiene informato sulle pratiche in corso.
L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario. In caso di urgenza la Presidenza può deliberare coi poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario del Collegio, nei limiti di competenza, registra gli atti sociali, ha funzione e responsabilità di Cassiere e rispon¬de degli atti esecutivi.

Art. 15 -Sindaci e Probiviri

I Sindaci ed i Probiviri del Collegio sono eletti dai soci in ragione di tre per ciascuna carica fino a 500 soci, quindi uno per ogni altro gruppo o frazione di 500.

Art. 16 - Durata delle Cariche.

La durata delle cariche è di tre anni ed è impegnativa. I membri che costituiscono gli organi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri sono rieleggibili.

Art. 17 - Assunzione del Segretario

Il Segretario del Collegio sarà assunto mediante concorso con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 18 - I Sindaci

I Sindaci hanno il compito di esaminare almeno ogni tre mesi, i libri contabili e fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, di rivedere il bilancio annuale, sorvegliare l'adempimento delle di¬sposizioni dello Statuto attinenti all'amministrazione finanziaria e alle deliberazioni del Collegio. Essi possono assistere, se regolarmente invitati, alle sedute del Consiglio direttivo del Collegio.

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